Tra le norme interne che disciplinano una Pubblica Amministrazione vi sono le circolari. Una circolare, scrive nel suo blog Francesco Mollica, avvocato di Roma, rappresenta più che altro uno strumento per diffondere una notifica o una comunicazione di un atto amministrativo, di natura e contenuto generale.
Esistono diverse tipologie di circolari: I) circolare organizzativa, che informa su come debba essere organizzato un ufficio; II) circolare interpretativa, che aiuta ad interpretare leggi e regolamenti, perché l’intero apparato amministrativo interpreti le leggi stesse nel medesimo modo; III) circolare normativa. detta norma di azione, che contiene precetti vincolanti per le azioni successive dell’amministrazione. Sono soprattutto norme interne, che non hanno effetto verso l’esterno; IV) circolare di cortesia, che contengono messaggi augurali, di stima o di affetto; V) circolare informativa, finalizzata a diffondere un’informazione su determinati atti o problemi. I provvedimenti amministrativi, invece, sono concreti atti di volontà che hanno effetti verso l’esterno, come ci ricorda anche l’Avv. Filippa Mollica. Essi arrivano dalla Pubblica Amministrazione, durante l’esercizio di un’attività amministrativa; sono rivolti a soggetti determinati o determinabili in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi. Essi hanno le seguenti caratteristiche: 1. autoritarietà o imperatività, poiché impongono delle variazioni nella sfera giuridica dei destinatari; 2. esecutorietà, affiancata dall’esecutività, che rappresenta l’astratta propensione dell’atto ad essere eseguito, i provvedimenti amministrativi possono comportare una particolare efficacia.
In questo modo, la Pubblica Amministrazione ha la possibilità di eseguire direttamente ed immediatamente l’atto amministrativo sfavorevole, anche se il destinatario non è d’accordo; 3. tipicità, poiché i provvedimenti amministrativi sono tali solo se previsti dall’ordinamento e dotati della nominatività. Questo vuol dire che, a ciascun interesse collettivo da perseguire, corrisponde un tipo di atto previsto e definito dalla legge; 4. inoppugnabilità: trascorsi i tempi previsti, i provvedimenti non possono essere più annullati o revocati. Un provvedimento è costituito dalle seguenti parti: 1. intestazione, indicando l’organo che l’ha emanato; 2. preambolo. Si tratta della parte che introduce il regolamento, in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l’atto stesso è stato adottato, oltre che le attestazioni relative agli atti preparatori; 3. motivazione: contiene una “parte descrittiva”, in cui si specificano gli interessi coinvolti nel procedimento e una “parte valutativa”, in cui si valutano, in modo comparativo, gli interessi, spiegando le motivazioni per cui si è preferito un interesse piuttosto che un altro; 4. dispositivo, rappresentando la parte precettiva dell’atto, poiché rappresenta la dichiarazione ed il contenuto da rispettare; 5. luogo e data di emanazione; 6. sottoscrizione, riportando la firma dell’autorità che emana l’atto o di quella delegata.